Art. 13 · Sorveglianza, audit, valutazione e tutela degli interessi finanziari dell’Unione

Art. 13

Sorveglianza, audit, valutazione e tutela degli interessi finanziari dell’Unione

In vigore dal 15 set 2021
Sorveglianza, audit, valutazione e tutela degli interessi finanziari dell’Unione 1.   Al presente regolamento si applica mutatis mutandis l’articolo 41 del regolamento (UE) 2021/947 per quanto riguarda la sorveglianza e la rendicontazione. La relazione annuale di cui all’articolo 41, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/947 contiene altresì le informazioni riguardanti gli impegni e i pagamenti per ciascuno strumento (IPA, IPA II e IPA III). 2.   Gli indicatori chiave di prestazione utilizzati per monitorare l’attuazione dell’IPA III e i progressi realizzati nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all’ sono elencati nell’allegato IV del presente regolamento. 3.   Per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera con gli Stati membri, gli indicatori sono quelli di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/1059. 4.   Oltre agli indicatori elencati all’allegato IV, il quadro di valutazione dei risultati dell’assistenza a titolo dell’IPA III tiene conto anche delle relazioni che accompagnano la comunicazione annuale della Commissione sulla politica di allargamento dell’Unione e delle valutazioni della Commissione riguardanti i programmi di riforma economica. 5.   Oltre agli elementi di cui all’articolo 41, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2021/947, la relazione annuale contiene informazioni sugli impegni per gli obiettivi specifici di cui all’ del presente regolamento. 6.   L’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/947 relativo alla valutazione intermedia e finale si applica mutatis mutandis. 7.   Oltre ad applicare l’articolo 129 del regolamento finanziario relativo alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, nel quadro della gestione indiretta, i beneficiari elencati nell’allegato I del presente regolamento comunicano senza indugio alla Commissione tutte le irregolarità e le frodi che hanno formato oggetto di un primo accertamento amministrativo o giudiziario e tengono la Commissione al corrente dell’andamento di qualsiasi procedura amministrativa o giudiziaria relativa a tali irregolarità. Tale comunicazione va effettuata con mezzi elettronici, tramite il sistema di gestione delle irregolarità, istituiti dalla Commissione.
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