Art. 12
Strumenti finanziari e garanzia per le azioni esterne
In vigore dal 15 set 2021
Strumenti finanziari e garanzia per le azioni esterne
1. In conformità dell’articolo 31, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/947 i beneficiari elencati nell’allegato I del presente regolamento sono ammissibili al sostegno del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+) e della garanzia per le azioni esterne. Le operazioni dell’EFSD+ e della garanzia per le azioni esterne sono finanziate a titolo del presente regolamento secondo quanto disposto mutatis mutandis dal titolo II, capo IV, del regolamento (UE) 2021/947, fatte salve le disposizioni particolari del presente articolo.
2. Un comitato strategico specifico («comitato strategico») fornisce consulenza alla Commissione per la gestione delle operazioni dell’EFSD+ per i Balcani occidentali.
3. Il comitato strategico fornisce consulenza alla Commissione in merito all’orientamento strategico degli investimenti per i Balcani occidentali a titolo dell’EFSD+ e contribuisce al loro allineamento con i principi guida, il quadro politico e gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento.
Il comitato strategico sostiene la Commissione nella definizione di obiettivi di investimento globali per i Balcani occidentali per quanto riguarda l’uso della garanzia per le azioni esterne a sostegno delle operazioni dell’EFSD+ e verifica che vi sia una copertura tematica adeguata e diversificata per le finestre d’investimento.
4. Il comitato strategico comprende rappresentanti della Commissione, di tutti gli Stati membri e della Banca europea per gli investimenti (BEI).
Il Parlamento europeo ha lo status di osservatore. La partecipazione al comitato strategico può essere aperta ad altri pertinenti soggetti interessati. Il comitato strategico decide in merito all’ammissione di ogni nuovo membro o osservatore.
Fatte salve disposizioni specifiche in materia di copresidenza, il comitato strategico è presieduto dalla Commissione e, per quanto possibile, adotta pareri per consenso.
La partecipazione alle riunioni del comitato strategico è volontaria.
5. Anteriormente alla prima riunione del comitato strategico la Commissione propone il regolamento interno, in vista della sua adozione da parte del comitato strategico, comprensivo di regole sulla partecipazione dei rappresentanti del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali, sul ruolo degli osservatori e sulla designazione dei copresidenti.
Dopo essere stati approvati, i verbali e l’ordine del giorno delle riunioni del comitato strategico sono resi pubblici.
6. La Commissione riferisce ogni anno al comitato strategico in merito ai progressi compiuti riguardo all’attuazione delle operazioni riguardanti i Balcani occidentali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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