Art. 11 · Ammissibilità al finanziamento a titolo dell’IPA III

Art. 11

Ammissibilità al finanziamento a titolo dell’IPA III

In vigore dal 15 set 2021
Ammissibilità al finanziamento a titolo dell’IPA III La partecipazione alle gare d’appalto e alle procedure di concessione di sovvenzioni e premi per le azioni finanziate nell’ambito del presente regolamento è aperta alle organizzazioni internazionali e regionali e a tutte le altre persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno dei seguenti paesi e, nel caso delle persone giuridiche, che vi hanno effettivamente sede: a) gli Stati membri, i beneficiari elencati nell’allegato I del presente regolamento, le parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo e i paesi contemplati dall’allegato I del regolamento (UE) 2021/947; e b) i paesi per i quali la Commissione stabilisce l’accesso reciproco all’assistenza esterna. Ai fini della lettera b), l’accesso reciproco può essere concesso, per un periodo limitato di almeno un anno, ogniqualvolta un paese concede l’ammissibilità a parità di condizioni a entità dell’Unione e dei paesi ammissibili a norma del presente regolamento. La Commissione decide in merito all’accesso reciproco previa consultazione del paese o dei paesi destinatari in questione.
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