Art. 10 · Cooperazione transfrontaliera

Art. 10

Cooperazione transfrontaliera

In vigore dal 15 set 2021
Cooperazione transfrontaliera 1.   Un importo non superiore al 3 % della dotazione finanziaria viene indicativamente assegnato ai programmi per la cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari elencati nell’allegato I e gli Stati membri, in linea con le loro esigenze e priorità. 2.   Il tasso di cofinanziamento dell’Unione a livello di ciascuna priorità non è superiore all’85 % della spesa ammissibile di un programma di cooperazione transfrontaliera. 3.   Il livello di prefinanziamento per la cooperazione transfrontaliera con gli Stati membri può superare la percentuale di cui all’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1059 e ammonta al 50 % dei primi tre impegni di bilancio a favore del programma. 4.   Qualora i programmi di cooperazione transfrontaliera vengano annullati in conformità dell’ del regolamento (UE) 2021/1059, il sostegno a titolo del presente regolamento destinato al programma annullato ancora disponibile può essere utilizzato per finanziare altre azioni ammissibili a norma del presente regolamento.
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