Art. 1
In vigore dal 15 set 2021
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati con i codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 e 7220 90 80 e originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate in appresso sono le seguenti:
Paese
Società
Dazio antidumping (%)
Codice addizionale TARIC
RPC
Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd., Taiyuan City
24,4
C024
RPC
Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co Ltd., Tianjin City
24,4
C025
RPC
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato
24,6
RPC
Tutte le altre società
25,3
C999
Taiwan
Chia Far Industrial Factory Co., Ltd., Taipei City
0
C030
Taiwan
Tutte le altre società
6,8
C999
3. L'applicazione delle aliquote individuali specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo venduti per l'esportazione nell'Unione europea di cui alla presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (Taiwan/RPC). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
4. Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali.
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