Art. 1
In vigore dal 1 set 2021
1) È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fili non rivestiti di acciai non legati, fili zincati di acciai non legati e trefoli, rivestiti e no, di acciai non legati, composti da non più di 18 fili, contenenti, in peso, lo 0,6 % o più di carbonio, la cui sezione trasversale massima è superiore a 3 mm, attualmente classificati con i codici NC ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 ed ex 7312 10 69 (codici TARIC 7217109010, 7217209010, 7312106191, 7312106591 e 7312106991), originari della Repubblica popolare cinese. I trefoli galvanizzati (ma senza strati protettivi di altri materiali), composti da sette fili il cui filo centrale ha un diametro identico o superiore di meno del 3 % a quello degli altri sei fili, non sono assoggettati al dazio antidumping definitivo.
2) L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società elencate in appresso è la seguente:
Società
Codice addizionale TARIC
Dazio antidumping
Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao
A899
0 %
Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd, Maanshan, e Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang
A952
31,1 %
Tutte le altre società
A999
46,20 %
3) L’applicazione dell’aliquota individuale del dazio stabilita per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida che soddisfi i requisiti indicati nell’allegato. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.
4) Per evitare l’applicazione simultanea del dazio antidumping e della misura di salvaguardia istituita dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventi applicabile al prodotto oggetto del riesame e superi il livello dei dazi antidumping a norma del presente regolamento, è riscosso solo il dazio tariffario oltre contingente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159. Durante il periodo di applicazione simultanea dei dazi di salvaguardia e dei dazi antidumping, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa. Se il dazio tariffario oltre contingente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventa applicabile al prodotto oggetto del riesame ed è fissato a un livello inferiore al livello dei dazi antidumping di cui al presente regolamento, il dazio tariffario oltre contingente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e il livello dei dazi antidumping istituiti a norma del presente regolamento. La parte dell’importo dei dazi antidumping non riscossa è sospesa.
5) Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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