Art. 1 · Modifiche e rettifiche del regolamento delegato (UE) 2020/760

Art. 1

Modifiche e rettifiche del regolamento delegato (UE) 2020/760

In vigore dal 31 ago 2021
Modifiche e rettifiche del regolamento delegato (UE) 2020/760 Il regolamento delegato (UE) 2020/760 è così modificato e rettificato: (1) il considerando 18 è sostituito dal seguente: «(18) Per evitare di perturbare i flussi commerciali è necessario disporre che gli atti abrogati continuino ad applicarsi ai titoli di importazione rilasciati sulla base di tali atti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Allo stesso scopo, è opportuno consentire alle autorità emittenti di stabilire il quantitativo di riferimento in conformità degli atti abrogati durante i primi due periodi contingentali che iniziano a partire dal 1o gennaio 2021 cui si applica il presente regolamento.»; (2) l’articolo 9 è così modificato: a) il paragrafo 4 è soppresso; b) i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: «6.   In deroga al paragrafo 2, il quantitativo di riferimento è calcolato cumulando i quantitativi di prodotti immessi in libera pratica nell’Unione che rientrano in ciascuno dei seguenti gruppi costituiti da tre o quattro numeri d’ordine di contingenti indicati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761: 09.4211, 09.4212, 09.4213 e 09.4290; 09.4214, 09.4215 e 09.4216; 09.4410, 09.4411, 09.4412 e 09.4289. 7.   In deroga al paragrafo 3, per i contingenti tariffari di cui ai numeri d’ordine 09.4211, 09.4212, 09.4213 e 09.4290, il quantitativo totale di prodotti che rientrano nelle domande di titoli presentate nel periodo contingentale per i quattro contingenti suddetti non supera il quantitativo di riferimento totale del richiedente per i quattro contingenti suddetti. Il richiedente può scegliere come suddividere il quantitativo totale di riferimento tra i contingenti tariffari per i quali sono presentate le domande. Tale disposizione si applica anche ai contingenti tariffari di cui ai numeri d’ordine 09.4214, 09.4215 e 09.4216 e ai numeri d’ordine 09.4410, 09.4411, 09.4412 e 09.4289.»; (3) l’articolo 26 è sostituito dal seguente: «Articolo 26 Disposizioni transitorie Nei primi due periodi contingentali cui il presente regolamento si applica conformemente all’articolo 27, paragrafo 2, l’autorità emittente può stabilire il quantitativo di riferimento di cui all’articolo 9 conformemente ai pertinenti regolamenti abrogati di cui all’articolo 25. Se nel corso di uno o di entrambi i periodi contingentali che precedono il primo periodo contingentale cui si applica il presente regolamento a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, un contingente tariffario soggetto al requisito del quantitativo di riferimento di cui all’articolo 9 non è stato utilizzato interamente, gli operatori possono scegliere di stabilire il loro quantitativo di riferimento a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, o sulla base degli ultimi due periodi contingentali precedenti in cui il contingente tariffario è stato interamente utilizzato.».
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