Art. 1
In vigore dal 25 ago 2021
Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 è così modificato:
(1)
l' è sostituito dal seguente:
«Nelle acque dell'Unione che fanno parte delle acque nordoccidentali (sottozone CIEM 5, 6 e 7), delle acque sudoccidentali (sottozone CIEM 8, 9 e 10 (acque attorno alle Azzorre)) e delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque attorno a Madera e alle isole Canarie), l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle attività di pesca demersale e pelagica in conformità del presente regolamento per il periodo 2021-2023.»;
(2)
all'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunta la lettera f) seguente:
«f)
alle catture di passera di mare (Pleuronectes platessa) effettuate nelle divisioni CIEM da 7b a 7k con sciabiche (SSC).»;
(3)
all'articolo 10, paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
alle catture di razza cuculo effettuate con reti a strascico nella sottozona CIEM 8 fino al 31 dicembre 2022. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2022, ulteriori informazioni scientifiche a sostegno dell'esenzione relativa alle catture di razza cuculo effettuate con reti a strascico. Lo CSTEP valuta tali informazioni scientifiche entro il 31 luglio 2022.»;
(4)
all'articolo 13, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f)
per il pesce tamburo (Caproidae), fino a un massimo dello 0,5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate con qualsiasi tipo attrezzo in tali zone, da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB) nelle divisioni CIEM 7b, 7c e da 7f a 7k;»;
(5)
all'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«L'esenzione de minimis stabilita al paragrafo 1, lettera a), si applica fino al 31 dicembre 2022. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2022, informazioni scientifiche complementari sulla composizione delle catture. Lo CSTEP valuta, entro il 31 luglio 2022, le informazioni scientifiche fornite.»;
(6)
all'articolo 14, paragrafo 1, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m)
per il merlano (Merlangius merlangus), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da traino pelagiche, sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, OTM, PTB, PTM, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, TM, SSC, SPR, SDN, SX, SV) nella sottozona CIEM 8;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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