Art. 7 · Registrazioni

Art. 7

Registrazioni

In vigore dal 19 ago 2021
Registrazioni 1.   Fatte salve le registrazioni scritte di cui all’articolo 48, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/817, ogni accesso al portale web è annotato in un registro che contiene le informazioni seguenti: a) indirizzo IP del sistema utilizzato dal richiedente; b) data e ora della richiesta; c) informazioni tecniche sull’ambiente utilizzato per la richiesta, quali il tipo di dispositivo, la versione del sistema operativo, il modello e la versione del browser. 2.   Le informazioni registrate sono impiegate solamente per scopi statistici e per monitorare l’uso del portale web, in modo da prevenire qualsiasi uso improprio. 3.   In caso di accesso all’interfaccia di amministrazione del portale web, oltre ai dati di cui al paragrafo 1 sono registrati i dati seguenti: a) identificazione dell’utente che accede all’interfaccia di amministrazione; b) azioni intraprese sul portale web (aggiunta, modifica o eliminazione di contenuti). 4.   Durante l’uso del portale web possono essere registrate ulteriori informazioni tecniche in forma anonima per ottimizzare l’utilizzo e le prestazioni del portale, a condizione che dette informazioni non contengano dati personali. 5.   Le informazioni registrate in conformità dei paragrafi 1 e 3 sono conservate per un massimo di due anni. 6.   eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento di dati effettuate nel portale web. 7.   eu-LISA, le autorità degli Stati membri e le agenzie dell’Unione definiscono i rispettivi elenchi del personale debitamente autorizzato ad accedere alle registrazioni di tutte le operazioni di trattamento di dati effettuate nel portale web.
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