Art. 1 · Certificato per gli operatori, i gruppi di operatori e gli esportatori dei paesi terzi

Art. 1

Certificato per gli operatori, i gruppi di operatori e gli esportatori dei paesi terzi

In vigore dal 19 ago 2021
Certificato per gli operatori, i gruppi di operatori e gli esportatori dei paesi terzi Le autorità di controllo e gli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 forniscono agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori dei paesi terzi che sono stati sottoposti ai controlli di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), di detto regolamento un certificato attestante che detti operatori, gruppi di operatori ed esportatori sono in conformità con il regolamento (UE) 2018/848 («il certificato»). Il certificato: a) è rilasciato in formato elettronico secondo il modello di cui all’allegato I del presente regolamento e utilizzando il sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES) di cui all’, punto 36, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (2); b) consente l’identificazione: i) dell’operatore, del gruppo di operatori o dell’esportatore coperti dal certificato, compreso l’elenco dei membri di un gruppo di operatori; ii) della categoria di prodotti coperti dal certificato, classificati secondo le stesse modalità di cui all’articolo 35, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848; e iii) del periodo di validità; c) attesta che l’attività dell’operatore, del gruppo di operatori o dell’esportatore è conforme al regolamento (UE) 2018/848; e d) è aggiornato ogniqualvolta siano modificati i dati che vi figurano.
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