Art. 2

Art. 2

In vigore dal 19 ago 2021
1.   Gli integratori alimentari contenenti ≤ 8,0 mg di astaxantina e destinati alla popolazione in generale che sono stati immessi legalmente sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza. 2.   Gli integratori alimentari contenenti ≤ 8,0 mg di astaxantina e destinati alla popolazione in generale che sono stati importati nell’Unione possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza se l’importatore di tali alimenti può dimostrare che sono stati spediti dal paese terzo interessato ed erano in viaggio verso l’Unione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. 3.   Gli operatori del settore alimentare dovrebbero fornire un avviso riguardante gli integratori alimentari di cui al paragrafo 1, da esporre sul luogo di vendita, in cui si informa che tali integratori alimentari non sono indicati per lattanti, bambini e adolescenti di età inferiore a 14 anni.
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