Art. 2

Art. 2

In vigore dal 11 ago 2021
(1)   I costi aggiuntivi di cui all’ sono calcolati separatamente per ciascuna delle seguenti attività: a) pesca; b) allevamento; c) trasformazione; d) commercializzazione. (2)   Per ciascuna attività di cui al paragrafo 1, i costi aggiuntivi sono calcolati per voci di spesa per ogni prodotto o categoria di prodotti identificati dallo Stato membro come ammissibili all’indennizzo. (3)   I costi aggiuntivi sono calcolati per ciascuna voce di spesa come differenza tra i costi sostenuti dagli operatori delle regioni ultraperiferiche, da cui è detratto qualsiasi altro tipo di intervento pubblico che incida sull’entità dei costi aggiuntivi, e i costi analoghi sostenuti dagli operatori della parte continentale dello Stato membro interessato. (4)   Per le voci di spesa relative a prodotti o categorie di prodotti per i quali non esistono criteri di confronto o unità di misura nella parte continentale del territorio dello Stato membro, i costi aggiuntivi sono calcolati a fronte dei costi comparabili di prodotti o categorie di prodotti equivalenti sostenuti dagli operatori della parte continentale del territorio dell’Unione. (5)   Il calcolo dei costi aggiuntivi tiene conto di eventuali interventi pubblici, compresi gli aiuti di Stato notificati a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato e dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2021/1139.
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