Art. 3 · Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403

Art. 3

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403

In vigore dal 10 ago 2021
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 All'articolo 27 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L'ingresso nell'Unione di partite di animali terrestri e del relativo materiale germinale accompagnate dall'opportuno certificato rilasciato conformemente ai modelli di cui ai regolamenti (CE) n. 798/2008 e (UE) n. 206/2010, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 139/2013 e (UE) 2018/659, alle decisioni 2006/168/CE e 2010/472/UE, come pure conformemente alle decisioni di esecuzione 2011/630/UE, 2012/137/UE e (UE) 2019/294, è ammesso fino al 15 marzo 2022, a condizione che il certificato sia stato firmato dalla persona autorizzata a firmarlo a norma di tali regolamenti, regolamenti di esecuzione, decisioni e decisioni di esecuzione prima del 15 gennaio 2022.».
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