Art. 4 · Individuare le quantità di energia disponibili per trasferimenti statistici

Art. 4

Individuare le quantità di energia disponibili per trasferimenti statistici

In vigore dal 6 ago 2021
Individuare le quantità di energia disponibili per trasferimenti statistici 1.   L’URDP agevola la conclusione di accordi di trasferimento statistico tra Stati membri individuando potenziali opportunità di trasferimento sulla base dei quantitativi di energia aggregati disponibili a tal fine. 2.   Le potenziali opportunità possono essere individuate sulla base di una stima delle quantità di energia prevedibilmente disponibili per i trasferimenti statistici per paese fino al 2030, ricorrendo a informazioni pubblicamente accessibili, compresi i piani nazionali integrati per l’energia e il clima, i loro aggiornamenti e le relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima presentate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/1999 e le valutazioni di terzi.
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