Art. 1

Art. 1

In vigore dal 3 ago 2021
1.   L’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 è così modificato: «BAFA Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi Sanayi Ticaret AŞ» B965 è sostituito da «Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İthalat ve Ticaret A.Ş.». B965 2.   A decorrere dal 31 agosto 2020, il codice addizionale TARIC B965, precedentemente attribuito a BAFA Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi Sanayi Ticaret AŞ, si applica a Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İthalat ve Ticaret A.Ş. Si procede al rimborso o allo sgravio in conformità alla normativa doganale applicabile di qualsiasi dazio definitivo versato da Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İthalat ve Ticaret A.Ş. in eccesso rispetto al dazio compensativo stabilito all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2020/658 e all’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 per quanto riguarda BAFA Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi Sanayi Ticaret AŞ.
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