Art. 1
Definizioni
In vigore dal 2 ago 2021
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
a)
«sistema di gestione della qualità»: un sistema formalizzato che stabilisce processi, procedure e responsabilità globali per la realizzazione di politiche e obiettivi in materia di qualità, al fine di coordinare e indirizzare le attività di un’organizzazione e migliorarne costantemente l’efficacia e l’efficienza a tale riguardo;
b)
«indicatore di prestazione»: un’informazione raccolta a intervalli regolari per monitorare le prestazioni di un sistema;
c)
«segnale»: informazioni provenienti da una o più fonti, tra cui osservazioni ed esperimenti, indicanti un’associazione causale potenzialmente nuova, o un nuovo aspetto di un’associazione causale nota tra un intervento e un evento avverso o una serie di eventi avversi correlati, che si considera tale da giustificare ulteriori ricerche sulla possibile causalità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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