Art. 14 · Verifica dell'ammissibilità e approvazione dei fornitori

Art. 14

Verifica dell'ammissibilità e approvazione dei fornitori

In vigore dal 2 ago 2021
Verifica dell'ammissibilità e approvazione dei fornitori Se le sostanze attive utilizzate come materiali di partenza per i medicinali veterinari sono reperite presso un fabbricante, un importatore o un distributore stabilito nell'Unione, le persone di cui all', paragrafo 2, verificano che il fabbricante, l'importatore o il distributore in questione sia registrato conformemente all'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:1280:oj#art-14