Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 2 ago 2021
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le misure in materia di buona pratica di distribuzione per le sostanze attive utilizzate come materiali di partenza per i medicinali veterinari.
2. Il presente regolamento si applica agli importatori e ai distributori di sostanze attive utilizzate come materiali di partenza per i medicinali veterinari e ai fabbricanti che distribuiscono le sostanze attive da essi fabbricate utilizzate come materiali di partenza per i medicinali veterinari.
3. Il presente regolamento non si applica agli intermedi di sostanze attive utilizzate nei medicinali veterinari.
Storico versioni
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