Art. 4

Art. 4

In vigore dal 30 lug 2021
1.   In deroga all', le autorità competenti possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano svincolati o messi a disposizione, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per scopi umanitari, come prestare o facilitare la prestazione di assistenza, comprese forniture mediche, generi alimentari o il trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o per evacuazioni in Libano. 2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro due settimane dall'autorizzazione.
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