Art. 3

Art. 3

In vigore dal 29 lug 2021
1.   Il dazio antidumping definitivo istituito dall’, paragrafo 2, è esteso alle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d’America e attualmente classificabili ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209830), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009130), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009930), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710194330), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710194630), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710194730), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710201130), ex 2710 20 16 (codice TARIC 2710201630), ex 3824 99 92 (codice TARIC 3824999220) ed ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826009030). Il dazio antidumping sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel). 2.   L’applicazione dell’aliquota individuale del dazio specificata per le società elencate all’, paragrafo 2, è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni di cui all’allegato III. Qualora la suddetta fattura non sia presentata, si applica l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società» a norma dell’, paragrafo 2.
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