Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 lug 2021
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d’America, attualmente classificabili ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209829), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009129), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009929), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710194329), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710194629), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710194729), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710201129), ex 2710 20 16 (codice TARIC 2710201629), ex 3824 99 92 (codice TARIC 3824999212), ex 3826 00 10 (codici TARIC 3826001029, 3826001059, 3826001099) ed ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826009019). 2.   I dazi antidumping definitivi applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate sono rappresentati dai seguenti importi fissi: Società Dazio antidumping in EUR per tonnellata netta Codice addizionale TARIC Archer Daniels Midland Company, Decatur 68,6 A933 Cargill Inc., Wayzata 0 A934 Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston 70,6 A935 Imperium Renewables Inc., Seattle 76,5 A936 Peter Cremer North America LP, Cincinnati 198,0 A937 World Energy Alternatives LLC, Boston 82,7 A939 Società elencate nell’allegato I 115,6 Cfr. allegato I Tutte le altre società 172,2 A999 Il dazio antidumping sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel). 3.   L’applicazione dell’aliquota individuale del dazio specificata per le società elencate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni di cui all’allegato II. Qualora la suddetta fattura non sia presentata, si applica l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». 4.   Qualora una parte degli Stati Uniti d’America fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che: a) non ha esportato le merci di cui all’, paragrafo 1, originarie degli Stati Uniti d’America, durante il periodo dell’inchiesta (1o aprile 2007 - 31 marzo 2008); b) non è collegata ad alcun esportatore o produttore assoggettato alle misure istituite dal presente regolamento; e c) ha effettivamente esportato le merci in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta; la Commissione può modificare l’allegato I al fine di assegnare a tale parte il dazio applicabile ai produttori che hanno collaborato e non sono stati inseriti nel campione, pari a 115,6 EUR per tonnellata.
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