Art. 31 · Medicinali veterinari falsificati

Art. 31

Medicinali veterinari falsificati

In vigore dal 29 lug 2021
Medicinali veterinari falsificati 1.   Oltre alla notifica di cui all’articolo 101, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/6, i distributori all’ingrosso provvedono a far cessare immediatamente la distribuzione dei medicinali veterinari che identificano come falsificati o che sospettano siano falsificati e agiscono secondo le istruzioni specificate dalle autorità competenti. A tal fine è predisposta una procedura. L’incidente è registrato con tutti i dettagli originali e oggetto di indagine. 2.   I medicinali veterinari presenti nella catena di fornitura che si sospetta siano falsificati sono immediatamente separati fisicamente o, se è disponibile un sistema elettronico equivalente, per via elettronica. I medicinali veterinari falsificati trovati nella catena di fornitura sono immediatamente separati fisicamente, conservati in un’area apposita, lontano da tutti gli altri medicinali veterinari, e adeguatamente etichettati. Tutte le attività riguardanti tali prodotti sono documentate e le registrazioni sono conservate.
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