Art. 27
Fornitura
In vigore dal 29 lug 2021
Fornitura
1. Un documento elettronico o fisico accompagna tutte le forniture e comprende, oltre alle informazioni di cui all’articolo 101, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/6, un numero unico per consentire l’identificazione della bolla di consegna, le pertinenti condizioni di trasporto e di conservazione e i requisiti supplementari previsti dal diritto nazionale.
2. I documenti elettronici o fisici sono conservati in modo che sia nota l’ubicazione del medicinale veterinario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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