Art. 9
Formato dei microdati e metadati scambiati e procedura per lo scambio
In vigore dal 27 lug 2021
Formato dei microdati e metadati scambiati e procedura per lo scambio
1. I microdati e i metadati scambiati in conformità all’ sono scambiati in formato elettronico e trasmessi o caricati tramite il punto unico di accesso della Commissione (Eurostat) per i microdati e, se del caso, per i metadati.
2. Gli Stati membri dovrebbero applicare gli standard in materia di scambio dei dati conformemente agli orientamenti forniti in materia dalla Commissione (Eurostat).
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