Art. 7
Misure di sicurezza
In vigore dal 27 lug 2021
Misure di sicurezza
A norma dell’, paragrafo 2, della decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione (6), per avere il permesso di ricevere microdati e metadati conformemente all’ del presente regolamento, le ASN che ricevono o trattano tali microdati e metadati nello Stato membro ricevente devono garantire che i loro sistemi informatici siano protetti a un livello equivalente a quello della politica in materia di sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione di cui alla decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione (7), dalle relative norme di attuazione e dagli standard di sicurezza corrispondenti.
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