Art. 3 · Modalità degli scambi di dati tra le autorità doganali e le ASN

Art. 3

Modalità degli scambi di dati tra le autorità doganali e le ASN

In vigore dal 27 lug 2021
Modalità degli scambi di dati tra le autorità doganali e le ASN 1.   I dati tratti dalle dichiarazioni doganali, come indicato nell’allegato VI, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2152, sono forniti dalle autorità doganali alle rispettive ASN senza indugio e al più tardi nel corso del mese successivo a quello in cui le dichiarazioni doganali sono state accettate o sono state oggetto di decisioni delle autorità doganali. 2.   In caso di correzione o modifica dei dati contenuti nelle dichiarazioni doganali fornite, le autorità doganali forniscono alle ASN le informazioni rivedute. 3.   Su richiesta delle rispettive ASN le autorità doganali verificano la correttezza e la completezza dei dati tratti dalle dichiarazioni doganali fornite.
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