Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 27 lug 2021
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: a) «sdoganamento centralizzato durante il periodo di transizione»: lo sdoganamento centralizzato ai sensi dell’articolo 179 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che coinvolge le autorità doganali di più di uno Stato membro e i cui mezzi di scambio di informazioni tra le autorità doganali sono definiti dall’articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (5); b) «Stato membro di invio»: lo Stato membro in cui è presentata la dichiarazione doganale, qualora i dati tratti dalle dichiarazioni doganali si riferiscano allo sdoganamento centralizzato nel periodo di transizione oppure alle merci in quasi esportazione; c) «Stato membro ricevente»: lo Stato membro che ottiene i microdati dallo Stato membro di invio.
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