Art. 2
Definizioni
In vigore dal 27 lug 2021
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
a)
«sdoganamento centralizzato durante il periodo di transizione»: lo sdoganamento centralizzato ai sensi dell’articolo 179 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che coinvolge le autorità doganali di più di uno Stato membro e i cui mezzi di scambio di informazioni tra le autorità doganali sono definiti dall’articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (5);
b)
«Stato membro di invio»: lo Stato membro in cui è presentata la dichiarazione doganale, qualora i dati tratti dalle dichiarazioni doganali si riferiscano allo sdoganamento centralizzato nel periodo di transizione oppure alle merci in quasi esportazione;
c)
«Stato membro ricevente»: lo Stato membro che ottiene i microdati dallo Stato membro di invio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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