Art. 10
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197
In vigore dal 27 lug 2021
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 è così modificato:
a)
Nell’allegato V, sezione 2, punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
“Stato membro di esportazione extra-UE”: lo Stato membro nel cui territorio statistico le merci si trovano al momento dello svincolo nell’ambito del regime doganale o al momento della riesportazione.
Tuttavia, nel caso delle merci in quasi esportazione, se lo “Stato membro di effettiva esportazione” di cui alla sezione 17, punto 2, secondo comma, del presente allegato può essere determinato, lo “Stato membro di esportazione extra-UE”, a partire dal periodo di riferimento di gennaio 2024, è lo Stato membro di effettiva esportazione.»;
b)
nell’allegato V, sezione 8, il punto 3 è sostituito dal seguente:
«3.
L’importatore nello Stato membro di importazione o l’esportatore nello Stato membro di esportazione è tenuto ad assistere l’ASN nello Stato membro di importazione o, rispettivamente, nello Stato membro di esportazione nel chiarire le questioni inerenti alla qualità dei dati in merito alle informazioni statistiche, esclusivamente allo scopo di garantire la qualità dei dati sugli scambi internazionali di beni.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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