Art. 5
Interrogazioni
In vigore dal 27 lug 2021
Interrogazioni
1. Per avviare un’interrogazione di verifica, il vettore inserisce i seguenti dati del viaggiatore:
a)
cognome; nome o nomi;
b)
data di nascita; sesso; cittadinanza;
c)
tipo e numero del documento di viaggio e codice a tre lettere del paese di rilascio del documento di viaggio;
d)
data di scadenza della validità del documento di viaggio;
e)
data di arrivo prevista alla frontiera di uno Stato membro che applica integralmente l’acquis di Schengen o di uno Stato membro che non applica integralmente l’acquis di Schengen ma in cui è operativo il sistema di ingressi/uscite;
f)
una delle seguenti informazioni:
(1)
lo Stato membro di ingresso previsto che applica integralmente l’acquis di Schengen;
(2)
se possibile identificare lo Stato membro di ingresso previsto, un aeroporto nello Stato membro di ingresso che applica integralmente l’acquis di Schengen;
(3)
lo Stato membro di ingresso previsto che non applica integralmente l’acquis di Schengen ma in cui è operativo il sistema di ingressi/uscite;
(4)
se possibile identificare lo Stato membro di ingresso previsto, un aeroporto nello Stato membro di ingresso che non applica integralmente l’acquis di Schengen ma in cui è operativo il sistema di ingressi/uscite;
g)
i dettagli (data e orario locale della partenza prevista, numero identificativo se disponibile o altro mezzo di identificazione del trasporto) del mezzo di trasporto utilizzato per accedere al territorio di uno Stato membro che applica integralmente l’acquis di Schengen o di uno Stato membro che non applica integralmente l’acquis di Schengen ma in cui è operativo il sistema di ingressi/uscite.
2. Se l’itinerario richiede al viaggiatore un visto per ingresso doppio, al momento di effettuare l’interrogazione di verifica il vettore inserisce l’informazione che l’itinerario prevede due ingressi negli Stati membri.
3. Per fornire le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), i vettori possono scansionare la zona a lettura ottica del documento di viaggio.
4. Se il passeggero non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/2226 a norma dell’ di detto regolamento o si trova in transito aeroportuale, il vettore deve poterlo specificare nell’interrogazione di verifica.
5. I vettori devono poter effettuare un’interrogazione di verifica per uno o più passeggeri. L’interfaccia per i vettori fornisce la risposta di cui all’ per ciascun passeggero inserito nell’interrogazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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