Art. 9 · Modalità e contenuto dettagliati delle relazioni annuali sulla qualità

Art. 9

Modalità e contenuto dettagliati delle relazioni annuali sulla qualità

In vigore dal 27 lug 2021
Modalità e contenuto dettagliati delle relazioni annuali sulla qualità 1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione annuale sulla qualità per il dominio «utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione». 2.   La relazione annuale sulla qualità contiene dati e metadati relativi alla qualità e informazioni sull’accuratezza e l’affidabilità dell’indagine e descrive le modifiche di concetti e definizioni di base che incidono sulla comparabilità nel tempo e tra i diversi paesi. La relazione sulla qualità contiene altresì informazioni sulla conformità al questionario tipo e sulle modifiche della concezione del questionario che incidono sulla comparabilità nel tempo e tra i diversi paesi. 3.   La relazione annuale sulla qualità è trasmessa alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla scadenza per la trasmissione dei microdati. 4.   La relazione annuale sulla qualità è trasmessa conformemente alle norme tecniche stabilite dalla Commissione (Eurostat). 5.   La relazione annuale sulla qualità è trasmessa attraverso il punto unico di accesso in modo da consentire alla Commissione (Eurostat) di recuperare i dati per via elettronica.
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