Art. 7 · Norme comuni in materia di correzione, imputazione e stima dei dati

Art. 7

Norme comuni in materia di correzione, imputazione e stima dei dati

In vigore dal 27 lug 2021
Norme comuni in materia di correzione, imputazione e stima dei dati 1.   I dati sono oggetto di imputazione, modellizzazione o ponderazione in caso di informazioni mancanti, non valide o incoerenti. 2.   La procedura applicata ai dati salvaguarda la variazione tra le variabili e la loro correlazione. I metodi che includono «componenti di errore» nei valori imputati sono preferiti a quelli che si limitano a imputare un valore previsto. 3.   I metodi che tengono conto della struttura o di altre caratteristiche della distribuzione comune delle variabili sono preferiti all’approccio marginale o monovariabile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:1223:oj#art-7