Art. 9
Relazioni a fini informativi o statistici e per controllare l’osservanza delle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono i titoli III e IV della direttiva (UE) 2015/2366
In vigore dal 18 lug 2021
Relazioni a fini informativi o statistici e per controllare l’osservanza delle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono i titoli III e IV della direttiva (UE) 2015/2366
1. Qualora le autorità competenti degli Stati membri ospitanti esigano che gli istituti di pagamento che hanno la sede legale o la sede centrale in un altro Stato membro e che dispongono di succursali o agenti nello Stato membro ospitante presentino loro una relazione periodica sulle loro attività, tali autorità competenti indicano agli istituti di pagamento i mezzi elettronici con cui possono presentare le relazioni e le lingue in cui la relazione può essere presentata.
2. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante informano l’ABE della loro decisione di esigere che gli istituti di pagamento che dispongono di succursali o agenti nel loro territorio presentino loro una relazione periodica.
Storico versioni
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