Art. 8 · Notifica in caso di violazione o di sospetta violazione

Art. 8

Notifica in caso di violazione o di sospetta violazione

In vigore dal 18 lug 2021
Notifica in caso di violazione o di sospetta violazione 1.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante, quando vengono a conoscenza di violazioni o di sospette violazioni da parte di un agente o di una succursale di un istituto di pagamento, o del verificarsi di tali violazioni nell’esercizio della libera prestazione di servizi, si informano reciprocamente e senza indugio in conformità dell’. 2.   L’autorità competente notificante fornisce all’autorità competente notificata tutte le informazioni indispensabili in relazione alle violazioni o alle sospette violazioni di cui al paragrafo 1, tra cui: a) il tipo di violazione; b) qualsiasi azione intrapresa dall’autorità competente, quali misure cautelari emesse nei confronti dell’istituto di pagamento, sanzioni o revoche dell’autorizzazione. L’autorità competente notificante può fornire all’autorità competente notificata qualsiasi altra informazione che ritenga pertinente per l’autorità competente notificata. 3.   L’autorità competente notificata può chiedere all’autorità competente notificante qualsiasi altra informazione che ritenga pertinente per decidere la linea d’azione appropriata. 4.   Le autorità competenti si notificano reciprocamente le informazioni di cui sopra compilando il modulo di cui all’allegato IV. L’autorità notificante può allegare alla comunicazione qualsiasi documento o altro materiale giustificativo ritenuto pertinente. 5.   Se ritiene che le informazioni debbano essere inviate con urgenza, l’autorità competente notificante può informare inizialmente l’altra autorità competente in forma orale, a condizione che successivamente le informazioni siano trasmesse per iscritto tramite mezzi elettronici, salvo diverso accordo delle autorità competenti.
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