Art. 3
Condizioni generali
In vigore dal 18 lug 2021
Condizioni generali
1. Le richieste di informazioni e le risposte scambiate tra le autorità competenti a norma del presente regolamento sono presentate per iscritto in una lingua comunemente utilizzata nel settore della finanza o in qualsiasi lingua dell’Unione accettata dalle autorità competenti dello Stato membro di origine e da quelle dello Stato membro ospitante.
Tali richieste e risposte sono trasmesse in modo sicuro tramite mezzi elettronici, ove tali mezzi siano accettati dalle autorità competenti dello Stato membro di origine e da quelle dello Stato membro ospitante.
2. Se l’autorità richiedente ha ragioni oggettive che giustificano l’urgenza della richiesta, può presentare la richiesta con mezzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, nonché oralmente. Le richieste di cooperazione o di scambio di informazioni presentate oralmente sono successivamente confermate per iscritto a norma del paragrafo 1, salvo diverso accordo delle autorità competenti interessate.
3. Ciascuna autorità competente comunica all’ABE le lingue accettate conformemente al paragrafo 1. L’ABE include tali informazioni, per ciascuna autorità competente, nell’elenco dei punti di contatto unici di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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