Art. 11
Informazioni e dati supplementari da comunicare ai fini del controllo dell’osservanza delle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono i titoli III e IV della direttiva (UE) 2015/2366
In vigore dal 18 lug 2021
Informazioni e dati supplementari da comunicare ai fini del controllo dell’osservanza delle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono i titoli III e IV della direttiva (UE) 2015/2366
1. Se l’autorità competente dello Stato membro ospitante richiede relazioni periodiche per controllare l’osservanza delle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono i titoli III e IV della direttiva (UE) 2015/2366, tutti gli istituti di pagamento che prestano servizi di pagamento nel suo territorio tramite succursali o agenti nell’esercizio del diritto di stabilimento includono nelle loro relazioni tutte le informazioni di cui all’ e le informazioni seguenti:
a)
il nome e i recapiti della persona o delle persone responsabili dell’attività dell’istituto di pagamento e del responsabile della conformità, se diverso, nello Stato membro ospitante, se del caso;
b)
il nome e i recapiti del punto di contatto centrale a norma dell’articolo 29, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366, se del caso;
c)
il numero di reclami presentati dagli utenti di servizi di pagamento nello Stato membro ospitante in merito ai diritti e agli obblighi di cui ai titoli III e IV della direttiva (UE) 2015/2366 e di reclami dei clienti in materia di sicurezza nel periodo di riferimento, suddivisi in numero di reclami che sono stati risolti e numero di reclami non risolti, nonché in numero di reclami cui è stata data risposta e numero di reclami cui non è stata data risposta, per agente o succursale;
d)
una breve descrizione della procedura in essere per trattare i reclami dei clienti e darvi seguito;
e)
le modifiche dei contratti quadro nel periodo di riferimento;
f)
il numero di incidenti operativi e di sicurezza gravi che hanno colpito gli utenti di servizi di pagamento nello Stato membro ospitante nel periodo di riferimento;
g)
il numero aggregato di richieste di rimborso presentate dagli utenti di servizi di pagamento nel periodo di riferimento per operazioni di pagamento non autorizzate o non correttamente eseguite e, se del caso, il numero aggregato di richieste di rimborso ricevute dagli utenti di servizi di pagamento e dai prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto nel periodo di riferimento per le perdite derivanti da una o più responsabilità di cui all’, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2015/2366, suddivise in numero di operazioni che sono state rimborsate sul conto di pagamento e numero di operazioni che non sono state rimborsate;
h)
il valore totale dei rimborsi versati agli utenti di servizi di pagamento nel periodo di riferimento, suddivisi per operazioni di pagamento non autorizzate e non correttamente eseguite, e, se del caso, il valore totale dei rimborsi versati agli utenti di servizi di pagamento e ai prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto per le perdite derivanti dalle responsabilità di cui all’, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2015/2366, suddivisi in operazioni di pagamento non autorizzate e non correttamente eseguite, in accesso non autorizzato e fraudolento alle informazioni sui conti di pagamento e in uso non autorizzato e fraudolento di tali informazioni;
i)
una breve descrizione del modello commerciale dell’istituto di pagamento, con particolare attenzione al modo in cui i servizi di pagamento sono prestati nello Stato membro ospitante.
2. Gli istituti di pagamento comunicano i valori nella valuta dello Stato membro ospitante e, ove necessario per convertire le valute, applicano il tasso di cambio di riferimento medio della Banca centrale europea per il periodo di riferimento applicabile.
3. Gli istituti di pagamento comunicano le informazioni di cui al paragrafo 1 all’autorità competente dello Stato membro ospitante nel modulo riportato nell’allegato VI. Gli istituti di pagamento comunicano tali informazioni annualmente, per l’anno di calendario, entro due mesi dalla fine di ogni anno di calendario.
Storico versioni
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