Art. 6 · Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici

Art. 6

Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici

In vigore dal 15 lug 2021
Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato V, parte A, del presente regolamento possono essere utilizzati come additivi alimentari, compresi gli enzimi da utilizzare come additivi alimentari, e coadiuvanti tecnologici nella produzione di alimenti biologici trasformati, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.
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