Art. 2 · Concimi, ammendanti e nutrienti

Art. 2

Concimi, ammendanti e nutrienti

In vigore dal 15 lug 2021
Concimi, ammendanti e nutrienti Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato II del presente regolamento possono essere utilizzati nella produzione biologica come concimi, ammendanti e nutrienti per il nutrimento dei vegetali, il miglioramento e l’arricchimento della lettiera, la coltivazione di alghe o l’ambiente di allevamento degli animali di acquacoltura, a condizione che siano conformi alle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, e in particolare al regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), ai pertinenti articoli applicabili del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (12) e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.
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