Art. 4 · Test sulle negoziazioni

Art. 4

Test sulle negoziazioni

In vigore dal 14 lug 2021
Test sulle negoziazioni 1.   Il valore delle attività di cui all’, paragrafo 1, lettera b), svolte nell’Unione da una persona di un gruppo è calcolato aggregando il valore nozionale lordo di tutti i contratti in strumenti derivati su merci o quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse di cui tale persona è parte. L’aggregazione di cui al primo comma non include i contratti risultanti dalle operazioni di cui all’, paragrafo 4, quarto comma, lettere a), b) e c), della direttiva 2014/65/UE né i contratti in cui la persona del gruppo che ne è parte è autorizzata ai sensi della direttiva 2014/65/UE o della direttiva 2013/36/UE. 2.   Il valore totale delle altre attività di negoziazione del gruppo di cui all’, paragrafo 1, lettera b), è calcolato aggregando il valore nozionale lordo di tutti i contratti in strumenti derivati su merci, quote di emissioni e strumenti derivati sulle stesse di cui sono parte le persone del gruppo stesso. L’aggregazione di cui al primo comma include i contratti risultanti dalle operazioni di cui all’, paragrafo 4, quarto comma, lettere a), b) e c), della direttiva 2014/65/UE o i contratti in cui la persona del gruppo che ne è parte è autorizzata ai sensi della direttiva 2014/65/UE o della direttiva 2013/36/UE. 3.   Le attività di negoziazione complessive del mercato di cui ai paragrafi 1 e 2 sono calcolate aggregando il valore nozionale lordo di tutti i contratti non negoziati in una sede di negoziazione di cui sia parte una persona situata nell’Unione e di qualsiasi altro contratto negoziato in una sede di negoziazione situata nell’Unione durante il relativo periodo contabile annuale di cui all’, paragrafo 2. 4.   I valori aggregati di cui al presente articolo sono denominati in euro.
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