Art. 2 · Test sulle attività accessorie

Art. 2

Test sulle attività accessorie

In vigore dal 14 lug 2021
Test sulle attività accessorie 1.   Le attività delle persone di cui all’ sono considerate accessorie all’attività principale a livello di gruppo qualora soddisfino una o più delle seguenti condizioni: a) l’esposizione nozionale netta in essere in derivati su merci per il regolamento in contanti o quote di emissione o relativi derivati per il regolamento in contanti negoziati nell’Unione calcolata conformemente all’, esclusi i derivati su merci o quote di emissione o relativi derivati negoziati in una sede di negoziazione, è inferiore a una soglia annuale di 3 miliardi di EUR («test sulla soglia de minimis»); b) il valore di tali attività calcolato ai sensi dell’, paragrafo 1, rappresenta una percentuale pari o inferiore al 50 % del valore totale delle altre attività di negoziazione del gruppo calcolato ai sensi dell’, paragrafo 2; c) il capitale stimato impiegato per svolgere le attività calcolato ai sensi dell’, paragrafi 1 e 3, rappresenta una percentuale non superiore al 50 % del capitale impiegato a livello di gruppo per lo svolgimento dell’attività principale calcolata ai sensi dell’, paragrafo 4. 2.   Un gruppo comprende l’impresa madre e tutte le relative imprese figlie. Esso include le entità situate nell’Unione e in paesi terzi, a prescindere dal fatto che il gruppo abbia la sede principale all’interno o all’esterno dell’Unione.
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