Art. 1 · Classi di attivi ammissibili per il test sulle attività accessorie

Art. 1

Classi di attivi ammissibili per il test sulle attività accessorie

In vigore dal 14 lug 2021
Classi di attivi ammissibili per il test sulle attività accessorie Sono considerate accessorie all’attività principale del gruppo le attività delle persone di cui all’, paragrafo 1, lettera j), punti i) e ii), della direttiva 2014/65/UE collegate a una o più delle seguenti classi di attivi: a) strumenti derivati su merci collegati a una merce o a un sottostante di cui all’allegato I, sezione C, punti 5, 6, 7 e 10, della direttiva (UE) 2014/65/UE; b) quote di emissioni di cui all’allegato I, sezione C, punto 11, della direttiva 2014/65/UE o strumenti derivati su quote di emissioni di cui all’allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE.
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