Art. 1 · Deroga per i movimenti di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

Art. 1

Deroga per i movimenti di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

In vigore dal 14 lug 2021
Il regolamento delegato (UE) 2020/688 è così modificato: 1. all’articolo 34, il paragrafo 1 è così modificato: a) alla lettera a), punto ii), il primo trattino è sostituito dal seguente: «— ai 42 giorni precedenti la partenza, in caso di pollame riproduttore e di pollame da reddito per la produzione di carne, uova per il consumo o di alti prodotti;»; b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) la sorveglianza di cui all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689 non ha rilevato alcun caso confermato di infezione da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità nel gruppo di origine degli animali nei 21 giorni precedenti la partenza;»; 2. l’articolo 37 è sostituito dal seguente: «Articolo 37 Deroga per i movimenti di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti 1.   In deroga alle prescrizioni di cui agli articoli 34, 35 e 36, gli operatori possono spostare in un altro Stato membro meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni: a) gli animali provengono da gruppi che hanno soggiornato in modo continuativo in un unico stabilimento registrato dalla schiusa o almeno nei 21 giorni precedenti la partenza; b) gli animali provengono da gruppi che non presentano segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né segni che possano far sospettare tali malattie; c) la sorveglianza di cui all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689 non ha rilevato alcun caso confermato di infezione da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità nel gruppo di origine degli animali nei 21 giorni precedenti la partenza; d) gli animali non sono stati a contatto con pollame recentemente introdotto né con volatili di stato sanitario inferiore nei 21 giorni precedenti la partenza; e) in caso di anatre e oche, tranne quelle destinate alla macellazione, gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, ad una prova per la ricerca dell’influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all’allegato IV; f) gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a prove per la ricerca dell’infezione da Salmonella pullorum, S. gallinarum e S. arizonae e per la ricerca di micoplasmosi aviarie (Mycoplasma gallisepticum e M. meleagridis) conformemente all’allegato V; g) le pertinenti prescrizioni in materia di vaccinazione di cui agli articoli 41 e 42 per la categoria specifica di pollame. 2.   In caso di pulcini di un giorno nati da uova da cova entrate nell’Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona, l’autorità competente dello Stato membro di origine di tali pulcini di un giorno informa l’autorità competente dello Stato membro di destinazione previsto che le uova da cova sono entrate nell’Unione da un paese terzo.»; 3. all’articolo 43 è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4.   In caso di ungulati detenuti destinati alla macellazione, ad eccezione degli ovini e dei caprini non identificati individualmente conformemente all’articolo 45 del regolamento delegato (UE) 2019/2035, la raccolta di animali da più di uno stabilimento per un periodo inferiore a 20 giorni, dopo che questi hanno lasciato lo stabilimento di origine, è considerata un’operazione di raccolta.»; 4. all’articolo 53 è aggiunta la lettera seguente: «c) gli animali raggruppati dopo aver lasciato lo stabilimento di origine sono raggruppati in centri di raccolta di cani, gatti e furetti approvati conformemente all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.»; 5. l’articolo 68 è sostituito dal seguente: «Articolo 68 Prescrizioni specifiche per i movimenti di colombi viaggiatori verso eventi sportivi in un altro Stato membro Gli operatori spostano colombi viaggiatori per eventi sportivi in un altro Stato membro solo se tali animali soddisfano le condizioni di cui all’articolo 59, ad eccezione del periodo di permanenza di cui all’articolo 59, paragrafo 1, lettera a).»; 6. all’articolo 71, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli operatori spostano in un altro Stato membro volatili in cattività (ad eccezione di colombi viaggiatori per eventi sportivi), api mellifere, bombi (ad eccezione dei bombi provenienti da stabilimenti di produzione isolati dal punto di vista ambientale riconosciuti), primati, cani, gatti, furetti o altri carnivori solo se accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine.»; 7. l’articolo 81 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il certificato sanitario per i volatili in cattività, ad eccezione di quelli di cui al paragrafo 2, che è rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 71, paragrafo 1, contiene le informazioni generali di cui all’allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 59 e, ove applicabili per la categoria specifica di volatili, agli articoli 61 e 62.»; b) il paragrafo 3 è soppresso; 8. l’articolo 101 è così modificato: a) al paragrafo 4, lettera c), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «c) gli animali delle specie elencate per le malattie pertinenti provengono da un habitat in cui non sono stati segnalati casi delle seguenti malattie e infezioni nei tempi stabiliti:»; b) al paragrafo 5, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «5.   In deroga al paragrafo 4, lettera d), del presente articolo, l’autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare i movimenti di animali selvatici terrestri appartenenti alle famiglie Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae o Tragulidae originari di un habitat che non soddisfa almeno una delle prescrizioni per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689, verso un altro Stato membro o una sua zona:».
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