Art. 1 · Movimenti e manipolazione degli ungulati dopo l’ingresso nell’Unione

Art. 1

Movimenti e manipolazione degli ungulati dopo l’ingresso nell’Unione

In vigore dal 14 lug 2021
Il regolamento delegato (UE) 2020/692 è così modificato: 1) l’ è così modificato: a) al paragrafo 6, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «6.   La parte V stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione, i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, come pure le deroghe a tali prescrizioni, per quanto riguarda le seguenti specie di animali acquatici in tutte le fasi della vita e i loro prodotti di origine animale, esclusi i prodotti di origine animale diversi dagli animali acquatici vivi destinati al consumo umano diretto e gli animali acquatici selvatici e i prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici selvatici sbarcati da pescherecci destinati al consumo umano diretto:»; b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8.   La parte VII stabilisce le disposizioni transitorie e finali.»; 2) l’ è così modificato: a) il punto 8 è sostituito dal seguente: «8) “suino”: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia Suidae di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2016/429 ai fini dell’ingresso nell’Unione di animali, oppure un animale della specie Sus scrofa ai fini dell’ingresso nell’Unione di materiale germinale;»; b) il punto 48 è sostituito dal seguente: «48) “barca vivaio”: una barca vivaio come definita all’, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione (*1); (*1)  Regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione, del 28 aprile 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all’interno dell’Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 42).»;" 3) all’articolo 3, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente: «i) in caso di animali terrestri e materiale germinale e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali, da un paese terzo, territorio o loro zona elencati per le specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale;»; 4) all’articolo 13, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «In caso di pollame, esclusi i pulcini di un giorno, e volatili in cattività, l’ispezione riguarda anche il gruppo di origine degli animali destinati ad essere spediti nell’Unione.»; 5) l’articolo 26 è sostituito dal seguente: «Articolo 26 Movimenti e manipolazione degli ungulati dopo l’ingresso nell’Unione Dopo l’ingresso nell’Unione, gli ungulati, ad eccezione degli equini, restano nello stabilimento di destinazione per un periodo almeno pari ai 30 giorni successivi alla data del loro arrivo in tale stabilimento, tranne qualora siano spostati a fini di macellazione.»; 6) l’articolo 49 è così modificato: a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «In deroga all’articolo 14, paragrafo 3, all’articolo 40 nonché agli articoli da 43 a 48, l’ingresso nell’Unione di partite contenenti meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti è consentito a condizione che tali partite soddisfino le seguenti prescrizioni:»; b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) per quanto riguarda la vaccinazione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità: i) il pollame non è stato vaccinato contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità; ii) il gruppo di origine del pollame, esclusi i pulcini di un giorno, non è stato vaccinato contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità; iii) se i gruppi (parent) dei pulcini di un giorno sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità, il paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie in merito alla conformità alle prescrizioni minime per i programmi di vaccinazione e per la sorveglianza supplementare di cui all’allegato XIII;»; c) alla lettera e), il punto iii) è sostituito dal seguente: «iii) Salmonella pullorum e Salmonella gallinarum in caso di Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;»; d) è aggiunta la seguente lettera f): «f) i pulcini di un giorno sono nati da uova da cova che, prima dell’incubazione, sono state disinfettate secondo le istruzioni dell’autorità competente del paese terzo o territorio di origine.»; 7) l’articolo 57 è sostituito dal seguente: «Articolo 57 Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per i volatili in cattività L’ingresso nell’Unione di partite di volatili in cattività è consentito solo se gli animali di tali partite soddisfano le seguenti prescrizioni: a) non sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità; b) se sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle, l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie che i vaccini utilizzati soddisfano i criteri generali e specifici per i vaccini contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1; c) sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca del virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità e dell’infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo compreso fra i sette e i 14 giorni precedenti la data di carico per la spedizione nell’Unione.»; 8) all’articolo 60, la lettera b), punto vi), è rinumerata come lettera c) e riformulata come segue: «c) fanno uscire i volatili in cattività dalla quarantena solo previa autorizzazione scritta di un veterinario ufficiale.»; 9) l’articolo 62 è sostituito dal seguente: «Articolo 62 Deroghe alle prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di volatili in cattività 1.   In deroga alle prescrizioni di cui agli articoli da 3 a 10, ad eccezione dell’articolo 3, lettera a), punto i), e agli articoli da 11 a 19 e da 53 a 61, l’ingresso nell’Unione di partite di volatili in cattività non conformi alle suddette prescrizioni è consentito se tali partite sono originarie di paesi terzi o territori espressamente elencati per l’ingresso nell’Unione di volatili in cattività sulla base di garanzie equivalenti. 2.   In deroga alle prescrizioni di cui all’articolo 11 e agli articoli da 54 a 58, l’ingresso nell’Unione di partite di colombi viaggiatori introdotti nell’Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui sono abitualmente detenuti, con l’intenzione di rilasciarli immediatamente prevedendo un loro ritorno in volo in tale paese terzo, territorio o loro zona e che non soddisfano le suddette prescrizioni, è autorizzato se soddisfano le prescrizioni seguenti: a) lo Stato membro di destinazione ha deciso che i colombi viaggiatori possono entrare nel suo territorio da tale paese terzo, territorio o loro zona conformemente all’articolo 230, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429; b) provengono da uno stabilimento registrato attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di carico per la spedizione nell’Unione; c) non sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità; d) sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle e l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie che i vaccini utilizzati soddisfano i criteri generali e specifici per i vaccini contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1; e) provengono da uno stabilimento in cui è effettuata la vaccinazione contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle. 3.   In deroga alle prescrizioni di cui agli articoli 59, 60 e 61, l’autorità competente dello Stato membro di ingresso nell’Unione può autorizzare l’ingresso nell’Unione di colombi viaggiatori che non saranno trasportati direttamente in uno stabilimento di quarantena riconosciuto conformemente all’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 se: a) sono colombi viaggiatori entrati nell’Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona, in cui sono abitualmente detenuti conformemente al paragrafo 2; b) sono immediatamente rilasciati, sotto il controllo dell’autorità competente, prevedendo un loro ritorno in volo nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona.»; 10) all’articolo 74, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’ingresso nell’Unione di partite di cani, gatti e furetti è consentito solo se ogni animale di tali partite è identificato individualmente tramite un transponder iniettabile di cui all’allegato III, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, impiantato da un veterinario e conforme ai requisiti tecnici di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 576/2013.»; 11) all’articolo 80, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) prima della data di raccolta sono rimasti in un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di materiale germinale: i) nel caso di bovini, ovini e caprini, per un periodo almeno pari a sei mesi; ii) nel caso di suini ed equini, per un periodo almeno pari a tre mesi;»; 12) all’articolo 83, lettera a), il punto iii) è sostituito dal seguente: «iii) il numero di riconoscimento unico dello stabilimento di materiale germinale di raccolta o produzione, trasformazione e stoccaggio di tale materiale germinale;»; 13) dopo l’articolo 85 è inserito il seguente articolo 85 bis: «Articolo 85 bis Ispezione delle partite di materiale germinale prima della spedizione nell’Unione L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di bovini, suini, ovini, caprini ed equini è consentito solo se tali partite sono state sottoposte a un esame visivo e a un controllo documentale effettuati da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona nelle 72 ore precedenti il momento della spedizione nell’Unione, come segue: a) un esame visivo del contenitore usato per il trasporto al fine di verificare la conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 84; b) un controllo documentale dei dati presentati dal veterinario del centro o dal veterinario del gruppo al fine di garantire che: i) le informazioni da certificare siano comprovate dalla documentazione conservata conformemente: — all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/686; e — all’articolo 8, lettera d), del presente regolamento; ii) il marchio sulle paillette o sugli altri imballaggi, apposto conformemente all’articolo 83, lettera a), corrisponda al numero indicato nel certificato sanitario e sul contenitore usato per il trasporto; iii) siano soddisfatte le prescrizioni in materia di sanità animale di cui alla parte III, titolo 1.»; 14) all’articolo 87, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   In deroga all’articolo 86, lettera b), punto iii), l’ingresso nell’Unione di partite di ovociti ed embrioni di bovini è consentito se l’animale donatore proviene da uno stabilimento non indenne da leucosi bovina enzootica purché il veterinario ufficiale responsabile dello stabilimento di origine abbia certificato che non si sono verificati casi clinici di leucosi bovina enzootica in tale stabilimento per un periodo almeno pari ai tre anni precedenti.»; 15) l’articolo 91 è sostituito dal seguente: «Articolo 91 Stabilimento di origine degli ovini e dei caprini donatori L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di ovini e caprini è consentito solo se tale materiale germinale è stato raccolto da animali donatori provenienti da uno stabilimento indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis e se tali animali non sono mai stati in uno stabilimento di stato sanitario inferiore.»; 16) all’articolo 100, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente: «ii) le uova da cova siano state trasferite direttamente e quanto prima, per proseguire il viaggio verso l’Unione, su una nave o un aeromobile che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 102, lettera a), senza lasciare i locali del porto o dell’aeroporto;»; 17) all’articolo 102, lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «a) le uova da cova devono essere state trasportate in mezzi di trasporto che:»; 18) all’articolo 107, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) i gruppi: i) sono stati sottoposti ad ispezione clinica, effettuata da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona nelle 72 ore precedenti il carico della partita di uova da cova per la spedizione nell’Unione, al fine di individuare i segni indicativi dell’insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all’allegato I e le malattie emergenti, senza presentare sintomi di malattia né elementi che facessero sospettare la presenza di nessuna di tali malattie; o ii) sono stati sottoposti a: — ispezioni cliniche mensili, effettuate da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona, la più recente delle quali è stata effettuata nei 31 giorni precedenti il carico della partita di uova da cova per la spedizione nell’Unione, al fine di individuare i segni indicativi dell’insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all’allegato I e le malattie emergenti, senza presentare sintomi di malattia né elementi che facessero sospettare la presenza di nessuna di tali malattie; — una valutazione del loro stato sanitario attuale, effettuata da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona nelle 72 ore precedenti il carico della partita di uova da cova per la spedizione nell’Unione in base alle informazioni aggiornate fornite dall’operatore e ai controlli della documentazione sanitaria e di produzione conservata nello stabilimento, al fine di individuare i segni indicativi dell’insorgenza di malattie, comprese le malattie emergenti e le pertinenti malattie elencate di cui all’allegato I.»; 19) l’articolo 110 è così modificato: a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «In deroga agli articoli 101, 106, 107 e 108, l’ingresso nell’Unione di partite di meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti è consentito se tali uova soddisfano le seguenti prescrizioni:»; b) (non riguarda la versione italiana) c) alla lettera e), punto ii), il terzo trattino è sostituito dal seguente: «— Salmonella pullorum e Salmonella gallinarum in caso di Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;»; d) è aggiunta la seguente lettera f): «f) le uova da cova devono essere state disinfettate secondo le istruzioni dell’autorità competente del paese terzo o territorio di origine.»; 20) all’articolo 111, lettera a), il punto iii) è sostituito dal seguente: «iii) sono stati tenuti, per un periodo continuativo almeno pari alle sei settimane precedenti la data della raccolta delle uova per la spedizione nell’Unione, in stabilimenti che: — soddisfano le condizioni descritte nella Farmacopea europea; — sono riconosciuti dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno equivalenti a quelle di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato;»; 21) dopo l’articolo 119 è inserito il seguente articolo 119 bis: «Articolo 119 bis Ispezione delle partite di materiale germinale prima della spedizione nell’Unione L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di cui all’articolo 117 è consentito solo se tali partite sono state sottoposte a un esame visivo e a un controllo documentale effettuati da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona nelle 72 ore precedenti il momento della spedizione nell’Unione, come segue: a) un esame visivo del contenitore usato per il trasporto al fine di verificare la conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 119; b) un controllo documentale dei dati presentati dal veterinario dello stabilimento responsabile delle attività svolte presso lo stabilimento confinato al fine di garantire che: i) le informazioni da certificare siano comprovate dalla documentazione conservata presso lo stabilimento confinato; ii) il marchio sulle paillette o sugli altri imballaggi, apposto conformemente all’articolo 119, lettera a), corrisponda al numero indicato nel certificato sanitario e sul contenitore usato per il trasporto; iii) siano soddisfatte le prescrizioni in materia di sanità animale di cui alla parte III, titolo 3.»; 22) all’articolo 125, lettera c), il punto i) è sostituito dal seguente: «i) sono stati puliti e disinfettati, con un disinfettante autorizzato dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine, prima del carico delle carcasse per la spedizione al centro di lavorazione della selvaggina;»; 23) all’articolo 154 è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3.   Gli animali da cui da cui sono ottenuti il latte crudo, il colostro o i prodotti ottenuti dal colostro destinati all’ingresso nell’Unione non sono tenuti a rispettare il periodo di permanenza di cui al paragrafo 2 purché siano stati introdotti nel paese terzo, nel territorio o nella loro zona a partire da: a) un altro paese terzo o territorio o una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione di latte crudo, colostro o prodotti ottenuti dal colostro, dove gli animali siano rimasti per almeno tre mesi prima della mungitura; o b) uno Stato membro.»; 24) l’articolo 167 è così modificato: a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) sono stati spediti nell’Unione direttamente dal loro luogo di origine; b) non sono stati scaricati dal loro contenitore durante il trasporto per via aerea, via mare, per ferrovia o su strada, né l’acqua in cui sono trasportati è stata cambiata, in un paese terzo, un territorio, una zona o un compartimento non elencati per l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di animali acquatici;»; b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) tra il momento del carico nel luogo di origine e il momento del loro arrivo nell’Unione non devono essere stati trasportati nella stessa acqua, nello stesso contenitore o nella stessa barca vivaio di animali acquatici di stato sanitario inferiore o non destinati all’ingresso nell’Unione;»; 25) all’articolo 169, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) l’etichetta leggibile di cui alla lettera a) deve inoltre riportare le seguenti diciture, a seconda dei casi: i) “pesci destinati al consumo umano dopo ulteriore trasformazione nell’Unione europea”; ii) “molluschi destinati al consumo umano dopo ulteriore trasformazione nell’Unione europea”; iii) “crostacei destinati al consumo umano dopo ulteriore trasformazione nell’Unione europea”.»; 26) all’articolo 172, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «In deroga all’articolo 170, paragrafo 1, le prescrizioni stabilite in tale articolo non si applicano alle seguenti categorie di animali acquatici:»; 27) all’articolo 173, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) pesci destinati al consumo umano dopo ulteriore trasformazione nell’Unione, macellati ed eviscerati prima della spedizione nell’Unione.»; 28) all’articolo 174, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   L’autorità competente dello Stato membro può concedere l’autorizzazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo solo se il rilascio o l’immersione nelle acque naturali non compromettono lo stato sanitario degli animali acquatici nel luogo di rilascio o immersione e, in ogni caso, il rilascio in natura deve essere conforme alla prescrizione di cui all’articolo 170, paragrafo 1, lettera a), punto iii).»; 29) l’articolo 175 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Articolo 175 Prescrizioni supplementari in materia di sanità animale intese a limitare le ripercussioni di malattie per le quali gli Stati membri dispongono di misure nazionali approvate conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429»; b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le autorità competenti degli Stati membri che dispongono di misure nazionali approvate conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 contro malattie diverse dalle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento adottano misure per prevenire l’introduzione di tali malattie mediante l’applicazione di prescrizioni supplementari in materia di sanità animale per l’ingresso in tali Stati membri di partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi delle specie elencate nella seconda colonna della tabella di cui all’allegato XXIX del presente regolamento.»; 30) la parte VII è così modificata: a) il titolo della parte VII è sostituito dal seguente: «PARTE VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI »; b) dopo il titolo della parte VII e prima dell’articolo 183 è inserito il seguente articolo 182 bis: «Articolo 182 bis Misure transitorie 1.   I centri di raccolta dello sperma, i centri di stoccaggio dello sperma, i gruppi di raccolta di embrioni e i gruppi di produzione di embrioni riconosciuti prima del 21 aprile 2021 conformemente alle direttive 88/407/CEE (*2), 89/556/CEE (*3), 90/429/CEE (*4) e 92/65/CEE (*5) del Consiglio di cui all’articolo 270, paragrafo 2, sesto, settimo, ottavo e dodicesimo trattino, del regolamento (UE) 2016/429, sono considerati stabilimenti riconosciuti di materiale germinale di cui all’articolo 82, paragrafo 1, del presente regolamento. Per quanto riguarda tutti gli altri aspetti, essi sono soggetti alle norme di cui all’articolo 82, paragrafo 2, del presente regolamento e all’articolo 233 del regolamento (UE) 2016/429. 2.   L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni raccolti, prodotti, trasformati e immagazzinati prima del 21 aprile 2021 è consentito a condizione che soddisfino, per quanto riguarda la raccolta, la produzione, la trasformazione e lo stoccaggio di materiale germinale, le prescrizioni in materia di sanità animale degli animali donatori e le prove di laboratorio e altre prove effettuate sugli animali donatori e sul materiale germinale, le prescrizioni di cui alle direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE e 92/65/CEE a seconda della specie degli animali donatori. 3.   Le paillette e gli altri imballaggi in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni, separati o meno in singole dosi, sono collocati, immagazzinati e trasportati, marcati prima del 21 aprile 2021 conformemente alle direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE e 92/65/CEE a seconda della specie degli animali donatori, sono considerati marcati conformemente all’articolo 83, lettera a), del presente regolamento. (*2)  Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10)." (*3)  Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1)." (*4)  Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62)." (*5)  Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).»;" c) all’articolo 184 è aggiunto il titolo seguente: « Entrata in vigore e applicazione »; 31) gli allegati III, VIII, XV, XXVIII e XXIX sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
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