Art. 5
Commissioni di conversione valutaria connesse a bonifici
In vigore dal 14 lug 2021
Commissioni di conversione valutaria connesse a bonifici
1. Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore offre un servizio di conversione valutaria in relazione a un bonifico, quale definito all’, punto 24), della direttiva (UE) 2015/2366, avviato direttamente online, utilizzando il sito web o l’applicazione bancaria mobile del prestatore di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento, per quanto riguarda l’articolo 45, paragrafo 1, e all’articolo 52, punto 3), di detta direttiva, informa il pagatore prima di disporre l’operazione di pagamento, in modo chiaro, neutrale e comprensibile, delle spese stimate per i servizi di conversione valutaria applicabili al bonifico.
2. Prima di disporre un’operazione, il prestatore di servizi di pagamento comunica al pagatore, in modo chiaro, neutrale e comprensibile, l’importo totale stimato del bonifico nella valuta del conto del pagatore, comprese le eventuali commissioni applicate all’operazione e le eventuali commissioni di conversione valutaria. Il prestatore di servizi di pagamento comunica anche l’importo stimato da trasferire al beneficiario nella valuta usata dal beneficiario.
Storico versioni
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