Art. 4 · Commissioni di conversione valutaria connesse a operazioni basate su carta

Art. 4

Commissioni di conversione valutaria connesse a operazioni basate su carta

In vigore dal 14 lug 2021
Commissioni di conversione valutaria connesse a operazioni basate su carta 1.   Per quanto riguarda gli obblighi di informazione in merito alle commissioni di conversione valutaria e al tasso di cambio applicabile, di cui all’articolo 45, paragrafo 1, all’articolo 52, punto 3), e all’articolo 59, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366, i prestatori di servizi di pagamento e le parti che forniscono servizi di conversione valutaria presso uno sportello di prelievo automatico (automated teller machine — «ATM») o presso il punto di vendita di cui all’articolo 59, paragrafo 2, di detta direttiva esprimono il totale delle commissioni di conversione valutaria come maggiorazione percentuale sugli ultimi tassi di cambio di riferimento in euro disponibili pubblicati dalla Banca centrale europea (BCE). Tale maggiorazione è comunicata al pagatore prima dell’avvio dell’operazione di pagamento. 2.   I prestatori di servizi di pagamento rendono inoltre pubbliche, in modo comprensibile e facilmente accessibile, le maggiorazioni di cui al paragrafo 1 su una piattaforma elettronica ampiamente disponibile e facilmente accessibile. 3.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il soggetto che fornisce un servizio di conversione valutaria presso un ATM o presso il punto di vendita fornisce al pagatore le informazioni seguenti prima dell’avvio dell’operazione di pagamento: a) l’importo da pagare al beneficiario nella valuta utilizzata dal beneficiario; b) l’importo che il pagatore deve pagare nella valuta del conto del pagatore. 4.   Il soggetto che fornisce servizi di conversione valutaria presso uno sportello ATM o presso il punto di vendita espone chiaramente le informazioni di cui al paragrafo 1 presso l’ATM o il punto di vendita. Prima di disporre l’operazione di pagamento, tale soggetto informa inoltre il pagatore della possibilità di pagare nella valuta utilizzata dal beneficiario e di far effettuare successivamente la conversione valutaria dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 sono altresì messe a disposizione del pagatore su un supporto durevole dopo che l’operazione di pagamento è stata disposta. 5.   Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, per ciascuna carta di pagamento che è stata rilasciata al pagatore dal proprio prestatore di servizi di pagamento e che è collegata allo stesso conto, invia al pagatore un messaggio elettronico con le informazioni di cui al paragrafo 1 senza indebito ritardo dopo che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore riceve un ordine di pagamento per un prelievo presso un ATM o un pagamento presso un punto di vendita espresso in una qualsiasi valuta dell’Unione diversa dalla valuta del conto del pagatore. Fatto salvo il primo comma, tale messaggio è inviato una volta per ciascun mese in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore riceve dal pagatore un ordine di pagamento denominato nella stessa valuta. 6.   Il prestatore di servizi di pagamento concorda con l’utilizzatore di servizi di pagamento il canale o i canali di comunicazione elettronica ampiamente disponibili e facilmente accessibili attraverso i quali il prestatore di servizi di pagamento invierà il messaggio di cui al paragrafo 5. Il prestatore di servizi di pagamento offre agli utilizzatori di servizi di pagamento la possibilità di scegliere di non ricevere i messaggi elettronici di cui al paragrafo 5. Il prestatore di servizi di pagamento e l’utilizzatore di servizi di pagamento possono convenire che il paragrafo 5 e il presente paragrafo non si applichino in tutto o in parte se l’utilizzatore di servizi di pagamento non è un consumatore. 7.   Le informazioni di cui al presente articolo sono fornite a titolo gratuito e in modo neutrale e comprensibile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:1230:oj#art-4