Art. 3
Commissioni per i pagamenti transfrontalieri e i corrispondenti pagamenti nazionali
In vigore dal 14 lug 2021
Commissioni per i pagamenti transfrontalieri e i corrispondenti pagamenti nazionali
1. Le commissioni applicate da un prestatore di servizi di pagamento a un utilizzatore di servizi di pagamento per i pagamenti transfrontalieri in euro sono uguali a quelle applicate da tale prestatore di servizi di pagamento per i corrispondenti pagamenti nazionali dello stesso valore effettuati nella valuta nazionale dello Stato membro in cui è situato il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore di servizi di pagamento.
2. Le commissioni applicate da un prestatore di servizi di pagamento a un utilizzatore di servizi di pagamento per pagamenti transfrontalieri nella moneta nazionale di uno Stato membro che ha notificato la decisione di estendere l’applicazione del presente regolamento alla sua moneta nazionale conformemente all’ sono uguali a quelle applicate da tale prestatore di servizi di pagamento all’utilizzatore di servizi di pagamento per i corrispondenti pagamenti nazionali dello stesso valore e nella stessa valuta.
3. Nel valutare, a fini di conformità con il paragrafo 1, il livello delle commissioni per un pagamento transfrontaliero, il prestatore di servizi di pagamento individua il pagamento nazionale corrispondente.Le autorità competenti definiscono linee guida intese a identificare i pagamenti nazionali corrispondenti nei casi in cui lo ritengano necessario. Le autorità competenti cooperano attivamente nell’ambito del comitato dei pagamenti istituito dall’articolo 85, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE per garantire la coerenza delle linee guida relative ai corrispondenti pagamenti nazionali.
4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle commissioni di conversione valutaria.
Storico versioni
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