Art. 10 · Procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali

Art. 10

Procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali

In vigore dal 14 lug 2021
Procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali 1.   Gli Stati membri prevedono procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali adeguate ed efficaci per la risoluzione delle controversie relative ai diritti e agli obblighi derivanti dal presente regolamento tra gli utilizzatori di servizi di pagamento e i loro prestatori di servizi di pagamento. A tal fine gli Stati membri designano gli organismi responsabili. 2.   Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione di ogni variazione relativa agli organismi notificati a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 924/2009. 3.   Gli Stati membri possono stabilire che il presente articolo si applica soltanto agli utilizzatori di servizi di pagamento che sono consumatori o microimprese. In tal caso gli Stati membri ne informano la Commissione.
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