Art. 9 · Progetti ammissibili

Art. 9

Progetti ammissibili

In vigore dal 14 lug 2021
Progetti ammissibili 1.   Sono ammissibili al sostegno dell’Unione fornito nell’ambito dello strumento solo i progetti che contribuiscono agli obiettivi di cui all’ e che soddisfano le seguenti condizioni: a) i progetti hanno un impatto misurabile e includono indicatori di output, se del caso, nel rispondere alle gravi sfide sociali, economiche e ambientali derivanti dalla transizione verso gli obiettivi 2030 dell’Unione in materia di clima ed energia e l’obiettivo della neutralità climatica nell’Unione al più tardi entro il 2050 e vanno a beneficio dei territori individuati in un piano territoriale per una transizione giusta, anche se i progetti non sono ubicati in tali territori; b) i progetti non ricevono sostegno nell’ambito di altri programmi dell’Unione; c) i progetti ricevono un prestito da un partner finanziario nell’ambito dello strumento; e d) i progetti non generano flussi di entrate sufficienti a coprire i propri costi di investimento, al fine di evitare la sostituzione del potenziale sostegno e degli investimenti provenienti da risorse alternative. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), i progetti che beneficiano del sostegno dell’Unione nell’ambito dello strumento possono anche ricevere sostegno sotto forma di consulenza e assistenza tecnica da parte di altri programmi dell’Unione per la loro preparazione, il loro sviluppo e la loro attuazione. 3.   Lo strumento non sostiene le attività escluse a norma dell’ del regolamento (UE) 2021/1056.
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