Art. 5 · Bilancio

Art. 5

Bilancio

In vigore dal 14 lug 2021
Bilancio 1.   Fatte salve le risorse aggiuntive assegnate nel bilancio dell’Unione per il periodo 2021-2027, la componente di sovvenzione nell’ambito dello strumento è finanziata mediante: a) risorse del bilancio dell’Unione per un importo di 250 000 000 EUR a prezzi correnti; e b) le entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 2, per un importo massimo di 1 275 000 000 EUR a prezzi correnti. 2.   Le entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 1, lettera b), sono costituite da rimborsi derivanti dagli strumenti finanziari istituiti nell’ambito dei programmi di cui all’allegato I del presente regolamento, per un importo massimo di 275 000 000 EUR, e dall’eccedenza degli accantonamenti relativi alla garanzia dell’UE istituita dal regolamento (UE) 2015/1017, per un importo massimo di 1 000 000 000 EUR. 3.   Le risorse e le entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 1 possono essere integrate da contributi finanziari degli Stati membri, di paesi terzi e di organismi diversi da quelli istituiti a norma del TFUE o del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica. Tali contributi finanziari costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell’, paragrafo 5, del regolamento finanziario. 4.   In deroga all’, paragrafo 3, lettera f), del regolamento finanziario, le risorse derivanti dai rimborsi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell’, paragrafo 5, del regolamento finanziario. In deroga all’articolo 213, paragrafo 4, lettera a), del regolamento finanziario, le risorse derivanti dall’eccedenza degli accantonamenti relativi alla garanzia dell’Unione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell’, paragrafo 5, del regolamento finanziario. 5.   Un importo massimo del 2 % delle risorse di cui al paragrafo 1 può essere utilizzato per l’assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l’attuazione dello strumento, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali, nonché per le spese amministrative e le commissioni dei partner finanziari. 6.   Per le attività di cui all’, paragrafo 3, è previsto un importo massimo di 35 000 000 EUR, compreso tra le risorse di cui al paragrafo 1, di cui almeno 10 000 000 EUR a sostegno della capacità amministrativa dei beneficiari, in particolare nelle regioni meno sviluppate. 7.   Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.
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