Art. 22 · Disposizioni transitorie

Art. 22

Disposizioni transitorie

In vigore dal 14 lug 2021
Disposizioni transitorie Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell’Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all’, paragrafo 5, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.
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