Art. 2
Definizioni
In vigore dal 14 lug 2021
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«accordo amministrativo»: uno strumento giuridico che istituisce il quadro di cooperazione tra la Commissione e un partner finanziario e definisce le responsabilità e i compiti rispettivi nell’attuazione dello strumento, conformemente al presente regolamento;
2)
«beneficiario»: un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro quale organismo di diritto pubblico o stabilito quale organismo di diritto privato investito di attribuzioni di servizio pubblico, con il quale la Commissione ha firmato una convenzione di sovvenzione nell’ambito dello strumento;
3)
«partner finanziari»: la BEI, le altre istituzioni finanziarie internazionali, le banche di promozione nazionali e le istituzioni finanziarie, comprese le istituzioni finanziarie private, con cui la Commissione ha firmato un accordo amministrativo per cooperare nell’ambito dello strumento;
4)
«progetto»: qualsiasi azione individuata dalla Commissione come ammissibile al sostegno dell’Unione nell’ambito dello strumento, destinato a svolgere un compito indivisibile di precisa natura economica o tecnica, con un obiettivo predefinito e un periodo stabilito durante il quale deve essere attuata e completata;
5)
«piano territoriale per una transizione giusta»: un piano elaborato a norma dell’ del regolamento (UE) 2021/1056 e approvato dalla Commissione;
6)
«regime di prestiti»: un prestito accordato a un beneficiario da partner finanziari allo scopo di finanziare un insieme di progetti predeterminati nell’ambito dello strumento;
7)
«regione meno sviluppata»: una regione meno sviluppata di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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