Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 14 lug 2021
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «accordo amministrativo»: uno strumento giuridico che istituisce il quadro di cooperazione tra la Commissione e un partner finanziario e definisce le responsabilità e i compiti rispettivi nell’attuazione dello strumento, conformemente al presente regolamento; 2) «beneficiario»: un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro quale organismo di diritto pubblico o stabilito quale organismo di diritto privato investito di attribuzioni di servizio pubblico, con il quale la Commissione ha firmato una convenzione di sovvenzione nell’ambito dello strumento; 3) «partner finanziari»: la BEI, le altre istituzioni finanziarie internazionali, le banche di promozione nazionali e le istituzioni finanziarie, comprese le istituzioni finanziarie private, con cui la Commissione ha firmato un accordo amministrativo per cooperare nell’ambito dello strumento; 4) «progetto»: qualsiasi azione individuata dalla Commissione come ammissibile al sostegno dell’Unione nell’ambito dello strumento, destinato a svolgere un compito indivisibile di precisa natura economica o tecnica, con un obiettivo predefinito e un periodo stabilito durante il quale deve essere attuata e completata; 5) «piano territoriale per una transizione giusta»: un piano elaborato a norma dell’ del regolamento (UE) 2021/1056 e approvato dalla Commissione; 6) «regime di prestiti»: un prestito accordato a un beneficiario da partner finanziari allo scopo di finanziare un insieme di progetti predeterminati nell’ambito dello strumento; 7) «regione meno sviluppata»: una regione meno sviluppata di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060.
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